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Codice Etico

1. PREMESSA

Frigerio Viaggi S.r.l. (nel seguito, anche, la “Azienda”), nasce nel 1983 ed opera nel settore del turismo e dei servizi ancillari.

Frigerio Viaggi S.r.l. anche al fine di rendere effettivamente vigenti all’interno della propria azienda i principi etici e sociali dei quali riconosce l’importanza, ha predisposto il presente Codice Etico volto alla individuazione, in modo chiaro ed univoco, dei valori di giustizia, onestà, correttezza, attenzione e rispetto ai quali l’Azienda uniforma da sempre la propria attività.

L’Azienda, pertanto, oltre ad impegnarsi direttamente affinché tutti i principi, i valori e le regole del presente Codice Etico trovino la più ampia diffusione possibile tanto al suo interno quanto all’esterno, richiede ai suoi dipendenti e a tutti coloro che interagiscano o si trovino a qualsiasi titolo coinvolti con essa nell’esercizio dell’impresa, il rispetto delle regole aziendali e dei principi sanciti nel presente Codice, ritenendo che ciò sia imprescindibile per il corretto funzionamento, la reputazione e l’immagine dell’Azienda nonché per la stessa prosecuzione del rapporto con il singolo interessato, necessariamente improntato alla fiducia ed alla affidabilità.

2. DEFINIZIONI

I termini in maiuscolo impiegati nel presente documento hanno il significato ad essi qui di seguito attribuito:

  • Decreto”: indica il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come successivamente modificato e integrato;
  • Codice” o “Codice Etico”: indica il presente codice, nella versione di volta in volta vigente;
  • Destinatari”: indica i soggetti tenuti ad osservare le disposizioni del presente Codice, tra cui, in particolare, i Dipendenti, i Responsabili, i Collaboratori, gli Esponenti Aziendali, nonché tutti coloro che operano con Frigerio Viaggi S.r.l. sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo;
  • Dipendenti”: indica i soggetti che intrattengono con Frigerio Viaggi S.r.l. un rapporto di lavoro subordinato (inclusi i lavoratori a termine o a tempo parziale), o qualsiasi rapporto a questo assimilato;
  • Responsabili”: indica ciascun responsabile di una o più funzioni di Frigerio Viaggi S.r.l., in conformità all’organigramma aziendale di volta in volta vigente;
  • Collaboratori”: indica i soggetti che intrattengono con Frigerio Viaggi S.r.l. rapporti di agenzia, rappresentanza o intermediazione commerciale ovvero qualsiasi altro rapporto di lavoro autonomo, anche occasionale, nonché qualsiasi altra persona che agisca in rappresentanza di Frigerio Viaggi S.r.l. in virtù di mandati, procure o anche di fatto;
  • Esponenti Aziendali”: indica, come di volta in volta in carica, l’amministratore unico, ovvero il presidente, il o i vice presidente/i, l’amministratore delegato e tutti gli altri membri del consiglio di amministrazione, i membri del collegio sindacale, i direttori generali di Frigerio Viaggi S.r.l., nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale, per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Azienda o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o che eserciti, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa;
  • Modello Organizzativo”: indica il modello di organizzazione, gestione e controllo di Frigerio Viaggi S.r.l. adottato ai sensi dell’art. 6 del Decreto;
  • Organismo di Vigilanza”: indica l’organismo nominato da Frigerio Viaggi S.r.l. in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del Decreto.

 

3. AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI DEL CODICE

Il presente Codice si applica a Esponenti Aziendali, Responsabili, Dipendenti e Collaboratori di Frigerio Viaggi S.r.l., indipendentemente dal luogo in cui si trovino ad operare.

Il presente Codice è il documento integrativo adottato da Frigerio Viaggi che esprime i principi di azione nell’ambito del Modello Organizzativo, con specifico riferimento alle condotte di una impresa costruita ed organizzata attorno a solidi valori etico-sociali in un contesto laico.

I principi e le disposizioni del Codice Etico sono vincolanti per tutti i Destinatari, ferma restando l’applicazione delle norme inderogabili di legge.

Il presente Codice si applica anche ai terzi con i quali l’Azienda intrattiene rapporti, anche temporanei (collaborazione, partnership, fornitura di beni o servizi, ecc.).

3.1. EFFICACIA DEL PRESENTE CODICE NEI CONFRONTI DI ESPONENTI AZIENDALI, RESPONSABILI, DIPENDENTI E COLLABORATORI

La violazione del presente Codice da parte di Esponenti Aziendali, Responsabili, Dipendenti e Collaboratori costituisce, a seconda dei casi, un illecito disciplinare (sanzionabile nel rispetto della normativa applicabile) e/o un inadempimento contrattuale e può comportare il risarcimento dei danni eventualmente derivanti da tale violazione all’Azienda.

Tali soggetti hanno l’obbligo di osservare le disposizioni di cui al presente Codice sia nei rapporti tra loro (c.d. rapporti interni), sia nei rapporti con i terzi (c.d. rapporti esterni).

In particolare:

  • gli Esponenti Aziendali, nell’ambito delle loro funzioni di amministrazione (ed in particolare nel definire le strategie e gli obiettivi dell’impresa, nonché in qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione dell’Azienda) e nell’ambito delle loro funzioni di controllo, informano la propria condotta ai principi del presente Codice, sia all’interno dell’Azienda – rafforzando così la coesione e lo spirito di reciproca collaborazione -, sia nei confronti dei terzi con cui entrano in contatto;
  • i Responsabili informano la propria condotta ai principi previsti nel presente Codice e ne esigono il rispetto da parte dei Dipendenti e Collaboratori. Ai fini del presente Codice, ciascun Responsabile vigila sui Dipendenti e sui Collaboratori sottoposti alla propria direzione, coordinamento o controllo e adotta le misure necessarie al fine di prevenire violazioni del presente Codice, avendo l’obbligo di:
  • effettuare un’accurata selezione dei propri Dipendenti e Collaboratori sulla base delle loro attitudini personali e professionali, anche ai fini del rispetto del presente Codice;
  • comunicare ai propri Dipendenti e Collaboratori, in maniera chiara, precisa e completa, gli obblighi da adempiere e specificamente l’obbligo di osservanza delle norme di legge e del presente Codice;
  • comunicare ai propri Dipendenti e Collaboratori in maniera inequivocabile che eventuali violazioni del presente Codice, oltre che passibili di disapprovazione, possono costituire illecito disciplinare e/o inadempimento contrattuale, in conformità alla normativa vigente;
  • nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite, attuare o promuovere l’adozione di misure idonee ad evitare la commissione di violazioni ed impedire ritorsioni a danno dei propri Dipendenti o Collaboratori o di qualsiasi altro Dipendente o Collaboratore;
  • i Dipendenti ed i Collaboratori informano la propria condotta ai principi previsti nel presente Codice ed alle comunicazioni dei propri Responsabili e degli Esponenti Aziendali tenuto conto, in particolare, che l’osservanza del presente Codice forma parte integrante delle obbligazioni contrattuali dei Dipendenti, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2104 cod. civ..[1]

Ferme restando le funzioni attribuite all’Organismo di Vigilanza nei confronti di Esponenti Aziendali, Responsabili, Dipendenti e Collaboratori, l’adempimento da parte di ciascuno di tali Destinatari delle rispettive funzioni e degli obblighi ad esse correlati è compiuto in conformità alle disposizioni del presente Codice, alle eventuali raccomandazioni o istruzioni dell’Organismo di Vigilanza nonché alle procedure di attuazione e controllo di volta in volta adottate dall’Azienda.

I Destinatari sono tenuti a riferire tempestivamente per iscritto all’Organismo di Vigilanza eventuali notizie relative a potenziali o attuali violazioni del presente Codice Etico.

Non sono ammesse segnalazioni in forma anonima: Frigerio Viaggi S.r.l. assicura l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari per la tutela dei segnalatori contro qualsiasi ritorsione o atto che possa dar luogo a discriminazione e/o penalizzazione in conseguenza della segnalazione effettuata.

Le segnalazioni vanno presentate all’Organismo di Vigilanza, agli Esponenti Aziendali ed ai Responsabili secondo le modalità indicate nella Parte Generale del Modello Organizzativo adottato dall’Azienda.

[1] Ai sensi dell’art. 2104 cod. civ. (relativo alla “Diligenza del prestatore di lavoro”), “il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori dai quali gerarchicamente dipende.”

3.2. EFFICACIA DEL PRESENTE CODICE NEI CONFRONTI DI TERZI

Frigerio Viaggi S.r.l. promuove l’applicazione del presente Codice da parte dei terzi con i quali intrattiene rapporti, sia in Italia che all’estero, anche mediante inserimento, nei rispettivi contratti, di apposite clausole che stabiliscono l’obbligo a carico di tali terzi di osservare, nell’ambito dei rapporti con l’Azienda, le disposizioni del presente Codice, con la precisazione che la violazione di tali norme potrà comportare la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto dell’Azienda di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

L’Organismo di Vigilanza vigila sull’attuazione di quanto previsto al comma precedente.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

L’Organismo di Vigilanza di Frigerio Viaggi S.r.l., nominato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6, co. 1, lett. b) del Decreto, è dotato di tutti i poteri ed i compiti previsti nel Modello Organizzativo anche in relazione alla vigilanza sul puntuale rispetto e la concreta applicazione del presente Codice Etico.

Frigerio Viaggi S.r.l. riconosce e rispetta la piena autonomia e indipendenza dell’Organismo di Vigilanza nell’esercizio delle proprie funzioni e ne garantisce l’effettivo funzionamento anche attraverso lo stanziamento dei fondi necessari.

Tra l’altro e in particolare, all’Organismo di Vigilanza sono attribuite le seguenti funzioni:

  • monitorare costantemente l’applicazione del Codice Etico da parte dei Destinatari, anche attraverso l’esame delle segnalazioni eventualmente pervenute;
  • segnalare alle competenti funzioni aziendali eventuali violazioni dei precetti sanciti nel presente Codice, anche ai fini dell’applicazione di idonee misure sanzionatorie;
  • svolgere funzioni consultive in relazione alle procedure da attuare al fine di garantire capillare diffusione e piena attuazione del Codice Etico all’interno dell’Azienda;
  • curare l’aggiornamento periodico del Codice Etico.

guita.

5. PRINCIPI FONDAMENTALI DI RIFERIMENTO

5.1 NORME DI LEGGE

Frigerio Viaggi S.r.l. riconosce come principio fondamentale il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti ovunque si trovi ad operare.

I Destinatari sono tenuti, nell’ambito delle proprie funzioni e nell’esercizio della loro attività, a rispettare sempre le norme dell’ordinamento giuridico in cui operano e devono astenersi dal commettere violazioni delle leggi e dei regolamenti.

Ad ogni Destinatario è richiesto, con la dovuta diligenza, di conoscere le norme di legge e di regolamento applicabili allo svolgimento delle proprie funzioni, come di volta in volta vigenti.

Ciascun Dipendente deve osservare, oltre ai principi generali di diligenza e fedeltà di cui all’art. 2104 cod. civ., anche le prescrizioni comportamentali contenute nei contratti collettivi ad esso applicabili.

5.2 RISORSE UMANE

L’Azienda, consapevole del ruolo preminente che le risorse umane rivestono nello sviluppo dell’attività d’impresa, si rende parte attiva affinché al suo interno si instaurino e si mantengano relazioni umane basate sulla lealtà e sulla fiducia reciproca, nonché sul rispetto dei diritti dei lavoratori nella prospettiva di una piena crescita professionale degli stessi.

A ciascun Esponente Aziendale, Responsabile, Dipendente e Collaboratore è pertanto richiesto di agire lealmente, assicurando le prestazioni dovute ed il rispetto degli impegni assunti nei confronti dell’Azienda.

5.3. PROFESSIONALITÀ E SPIRITO DI COLLABORAZIONE

Ciascun Destinatario svolge la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperando il massimo impegno per conseguire gli obiettivi assegnatigli ed assumendosi le responsabilità che gli competono in ragione delle proprie mansioni.

Ciascun Destinatario svolge con diligenza le necessarie attività di approfondimento ed aggiornamento.

La collaborazione reciproca tra i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo in un medesimo progetto o processo produttivo rappresenta un principio imprescindibile per l’Azienda ed un elemento essenziale per il suo successo.

La qualità e l’efficienza dell’organizzazione aziendale e la reputazione di Frigerio Viaggi S.r.l. sono determinate in misura rilevante dalla condotta di ciascun Destinatario.

Ogni Destinatario è quindi tenuto, con la propria condotta, a contribuire alla salvaguardia di tali valori, sia nei luoghi di lavoro che al di fuori di essi.

5.4. TRASPARENZA E INTEGRITÀ MORALE​

Nello svolgimento delle proprie funzioni ciascun Destinatario tiene una condotta ispirata alla trasparenza ed all’integrità morale (tenuto conto dei vari contesti sociali, economici, politici e culturali di riferimento) e, in particolare, ai valori di onestà, correttezza e buona fede.

5.5. DIGNITÀ DELLA PERSONA

Ciascun Destinatario riconosce e rispetta la dignità, la sfera privata ed i diritti della personalità di qualsiasi altro individuo.

Ogni Destinatario lavora con donne e uomini di nazionalità, culture, religioni, etnie e razze diverse.

Non sono tollerate discriminazioni, molestie o offese sessuali, personali o di qualsiasi altra natura.

Non sono altresì tollerati atti di discriminazione o anche solo comportamenti volti a istigare la commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Non sono altresì tollerati la propaganda, l’istigazione e l’incitamento alla discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi che si fondano, in tutto o in parte, sulla negazione, minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità o dei crimini di guerra.

5.6. TRACCIABILITÀ DELLE OPERAZIONI

Ciascun Destinatario deve conservare adeguata documentazione di ogni operazione effettuata, al fine di poter procedere in ogni momento a verificare le motivazioni e le caratteristiche dell’operazione nelle fasi di autorizzazione, effettuazione, registrazione e verifica dell’operazione stessa.

5.7. OBIETTIVITÀ

I Destinatari, nell’espletamento delle proprie funzioni, evitano conflitti di interessi.

A titolo meramente esemplificativo configurano ipotesi di conflitto di interessi:

  • l’assunzione di cariche sociali o lo svolgimento di attività lavorative di qualunque genere (quali, ad esempio, prestazioni d’opere o servizi) presso clienti, fornitori, concorrenti e/o presso terzi in contrasto con gli interessi dell’Azienda;
  • la strumentalizzazione della propria posizione funzionale per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli dell’Azienda;
  • l’uso di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi e comunque in contrasto con gli interessi dell’Azienda.

Ogni situazione potenzialmente idonea a generare un conflitto di interessi o a pregiudicare la capacità del Destinatario di assumere decisioni nel migliore interesse dell’Azienda, deve essere immediatamente comunicata dal Dipendente o dal Collaboratore al proprio Responsabile, ovvero dal Responsabile o dall’Esponente Aziendale all’Organismo di Vigilanza e determina, per il Destinatario in questione, l’obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale situazione.

Resta naturalmente ferma la disciplina di legge in materia di interessi degli amministratori (v. art. 2391 cod. civ.[1]).

[1] Ai sensi dell’art. 2391 cod. civ. (relativo agli “Interessi degli amministratori”), “L’amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell’operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell’amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l’impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L’amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L’amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell’esercizio del suo incarico.

6. RAPPORTI ESTERNI

6.1. REGALIE, BENEFICI O ALTRE UTILITÀ

Nell’ambito delle proprie funzioni, è fatto divieto ai Destinatari di offrire o concedere a terzi nonché accettare o ricevere da terzi, direttamente o indirettamente, anche in occasioni di festività, regalie, benefici o altre utilità (anche sotto forma di somme in denaro, beni o servizi) non autorizzati, fatta eccezione per regalie di modico valore direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia commerciale e, comunque, tali da non poter ingenerare, nell’altra parte ovvero in un terzo estraneo ed imparziale, l’impressione che essi siano finalizzati ad acquisire o concedere indebiti vantaggi, ovvero tali da ingenerare comunque l’impressione di illegalità o immoralità (fermo restando quanto stabilito al successivo Paragrafo 6.4).

Il Destinatario che riceva regalie, o offerte di regalie, non conformi a quanto precede deve immediatamente informare, nel caso di Dipendente o Collaboratore il proprio Responsabile e l’Organismo di Vigilanza, nel caso di Responsabile o di Esponente Aziendale l’Organismo di Vigilanza, per l’adozione degli opportuni provvedimenti.

È comunque vietato al Destinatario sollecitare l’offerta o la concessione, ovvero l’accettazione o la ricezione, di regalie di qualsiasi genere, anche se di modico valore.

Qualsiasi Destinatario che, nell’ambito delle proprie funzioni, stipula contratti con terzi deve vigilare affinché tali contratti non prevedano o implichino regalie in violazione del presente Codice Etico.

6.2 ENTI PRIVATI, PARTNER D’AFFARI, CONTROPARTI CONTRATTUALI E CONCORRENTI

Nell’ambito dei rapporti con enti privati, è fatto obbligo ai Destinatari di astenersi dall’offrire, promettere o corrispondere, anche per interposta persona, nell’interesse e/o a vantaggio dell’Azienda, denaro e/o qualsiasi altra utilità non dovuti:

  • agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci o ai liquidatori di altri enti, nonché
  • a persone che – nell’ambito organizzativo di enti diversi dall’Azienda – esercitano funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti indicati al precedente punto (i) nonché
  • ai soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati ai precedenti punti (i) (ii), affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

È altresì fatto espresso divieto di sollecitare, accettare la promessa o ricevere, per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o altra utilità non dovuti per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Fermo restando quanto sopra, nei confronti dei partner d’affari e delle controparti contrattuali i Destinatari sono tenuti a svolgere le proprie attività con competenza, precisione, prudenza, dedizione ed efficienza, nonché con onestà, lealtà, disponibilità e trasparenza e nel rispetto dei principi del presente Codice Etico.

Nei rapporti con i partner d’affari e con le controparti contrattuali, tutti i Destinatari devono altresì attenersi al rispetto dei principi espressi nel presente Codice Etico e, segnatamente, devono:

  • instaurare rapporti d’affari o contrattuali solo con soggetti che godano di una reputazione rispettabile, che siano impegnati solo in attività lecite e la cui cultura etica aziendale sia compatibile con quella dell’Azienda;
  • assicurare la trasparenza degli accordi ed evitare la sottoscrizione di patti o accordi segreti contrari alla legge;
  • mantenere con i partner d’affari e con le controparti contrattuali rapporti trasparenti e collaborativi;
  • segnalare tempestivamente al proprio superiore e all’Organismo di Vigilanza ogni comportamento del partner o della controparte contrattuale che appaia contrario ai principi etici di cui al presente Codice.

Frigerio Viaggi S.r.l., nello svolgimento delle proprie attività aziendali, ed in particolare di quelle concernenti il proprio core business, si impegna a tutelare la libertà della concorrenza e la sua lecita attuazione, garantendo il corretto svolgimento dell’ordine economico e stigmatizzando ogni e qualsiasi forma di intimidazione mediante cui si possa   tendere a controllare, o comunque a condizionare, attività commerciali altrui.

A tal fine, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

– diffondere notizie sull’attività di un concorrente idonei a determinarne il discredito o   appropriarsi di pregi dell’impresa di un concorrente;

– avvalersi, direttamente o indirettamente, di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda;

– attuare comportamenti violenti o intimidatori o condizionare le attività commerciali, industriali o produttive di terzi, eventualmente anche nell’ambito della partecipazione a gare pubbliche, anche con forme di intimidazione tipiche della criminalità organizzata, al fine di ostacolare/eliminare la concorrenza;

– attuare accordi collusivi con altre imprese, finalizzati all’aggiudicazione di commesse, eventualmente anche pubbliche, ai danni di altri concorrenti, ovvero scoraggiare i concorrenti a presentare offerte competitive.

 

6.3. MEZZI DI COMUNICAZIONE

I rapporti con la stampa, la televisione e, in generale, con i mezzi di comunicazione di massa, ivi inclusi i social networks, sia nazionali che stranieri, sono tenuti esclusivamente da Esponenti Aziendali espressamente autorizzati o dalle persone da essi di volta in volta delegate.

Tutti gli interventi di comunicazione esterna dovranno essere previamente autorizzati in conformità alle procedure aziendali di volta in volta in vigore e dovranno sempre essere coerenti con la politica dell’Azienda.

6.4 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L’Azienda, anche nell’ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: Ministeri e loro uffici periferici, Enti pubblici, Enti locali, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, etc.), richiede a tutti i Destinatari il rigoroso rispetto della normativa di legge e regolamentare di volta in volta vigente.

A tal fine, i rapporti con la Pubblica Amministrazione sono tenuti dagli Esponenti Aziendali o dai Responsabili a ciò autorizzati ovvero dalle persone da essi delegate, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento di volta in volta applicabili e del presente Codice, avendo particolare riguardo ai principi di correttezza, trasparenza ed efficienza.

In particolare, a mero titolo esemplificativo, sono vietati i seguenti comportamenti ed azioni tenuti od intraprese, in Italia o all’estero, sia direttamente dai Destinatari sia tramite persone che agiscano per conto dell’Azienda:

  • promettere, offrire o in qualsiasi modo versare o fornire somme, beni in natura o altri benefici, indipendentemente dal valore, anche per interposta persona, a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o, più in generale, pubblici funzionari o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione, con la finalità di promuovere o favorire gli interessi dell’Azienda; e ciò nemmeno a seguito di richieste provenienti da soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, anche nel caso in cui questi ultimi, abusando della propria qualità o dei propri poteri, pongano in essere comportamenti volti ad indurre i Destinatari a dare o promettere denaro e/o qualsiasi altra utilità. Le predette prescrizioni non possono essere eluse ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni, quali incarichi, consulenze, pubblicità, sponsorizzazioni, opportunità di impiego, opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere, etc.;
  • tenere ed intraprendere, anche per interposta persona, tali comportamenti ed azioni nei confronti di coniugi, parenti od affini delle persone sopra descritte;
  • tenere comportamenti, anche per interposta persona, comunque intesi ad influenzare impropriamente le decisioni dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione, ad esempio determinando e/o istigando un pubblico funzionario a (ovvero cooperare materialmente con esso nel) procurare intenzionalmente alla Società un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecando ad altri un danno ingiusto nello svolgimento delle sue funzioni o del servizio, e ciò in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti;
  • fornire o promettere di fornire, sollecitare o ottenere, anche per interposta persona, informazioni e/o documenti riservati o comunque tali da poter compromettere l’integrità o la reputazione di una od entrambe le parti in violazione dei principi di trasparenza e correttezza professionale;
  • far rappresentare l’Azienda da un consulente o da un soggetto “terzo” quando si possano creare conflitti d’interesse; in ogni caso costoro, ed il loro personale, sono soggetti alle stesse prescrizioni che vincolano i Destinatari.

I comportamenti descritti sono vietati sia nel corso di trattative, richieste o rapporti con la Pubblica Amministrazione, sia una volta che questi siano conclusi.

Inoltre, in tutti i casi di richiesta allo Stato o ad altro Ente pubblico od alle Comunità europee o ad organismi di Stati esteri di contributi, sovvenzioni, finanziamenti mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,, i Destinatari coinvolti in tali procedure devono:

  • attenersi a correttezza e verità, utilizzando e presentando dichiarazioni e documenti completi ed attinenti alle attività per le quali i benefici possono essere legittimamente ottenuti;
  • una volta ottenute le erogazioni richieste, destinarle alle finalità per le quali sono state richieste e concesse.

Anche ai fini di tutto quanto sopra, l’Azienda impone ai Destinatari di raccogliere e conservare la documentazione relativa a qualsivoglia contatto con la Pubblica Amministrazione.

6.5. PARTITI POLITICI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI E ASSOCIAZIONI

I rapporti con partiti politici, organizzazioni sindacali e altre associazioni portatrici di interessi sono tenuti dagli Esponenti Aziendali a ciò autorizzati ovvero dalle persone da essi delegate, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento di volta in volta applicabili e del presente Codice, avendo particolare riguardo ai principi di imparzialità ed indipendenza.

Nei rapporti con partiti politici, organizzazioni sindacali e altre associazioni portatrici di interessi sono vietati i comportamenti e le azioni descritti al paragrafo 6.4.

Sono consentite forme di collaborazione di tipo strettamente istituzionale finalizzate a contribuire alla realizzazione di eventi o di attività, quali l’effettuazione di convegni, seminari, studi, ricerche, etc., sempreché non intese ad ottenere indebiti favori.

7. RISORSE UMANE

7.1. SELEZIONE E FORMAZIONE

La selezione e la gestione del personale di Frigerio Viaggi S.r.l. sono improntati a criteri di merito, competenza e valutazione delle capacità e potenzialità individuali.

L’Azienda rifiuta il ricorso al lavoro irregolare o sommerso.

L’attività di selezione è condotta anche al fine di valutare la rispondenza delle qualità personali e professionali dei candidati con le disposizioni di cui al presente Codice.

Frigerio Viaggi S.r.l. valorizza e tende allo sviluppo delle competenze e delle capacità del proprio personale, anche attraverso l’organizzazione di attività di formazione e di aggiornamento professionale.

Ciascun Destinatario deve svolgere con diligenza le suddette attività di formazione e di aggiornamento, segnalando le eventuali esigenze di ulteriori o specifiche attività al fine di consentire l’adozione delle necessarie iniziative da parte dell’Azienda.

7.2. RIFIUTO DELLE DISCRIMINAZIONI E PARI OPPORTUNITÀ

È obiettivo dell’Azienda creare un ambiente di lavoro caratterizzato dall’assenza di discriminazioni razziali, culturali, ideologiche, sessuali, fisiche, morali, religiose o di altra natura ed offrire ai Destinatari pari opportunità a parità di condizioni.

Tutti i Destinatari sono tenuti a collaborare per il raggiungimento di tale obiettivo.

7.3. AMBIENTE LAVORATIVO

I Destinatari collaborano reciprocamente al fine del raggiungimento di risultati comuni e si impegnano per creare un ambiente di lavoro sereno e gratificante.

All’interno dell’ambiente di lavoro i Destinatari tengono una condotta improntata a serietà, ordine e decoro.

Tutti i Destinatari devono evitare l’utilizzo di un linguaggio scurrile, blasfemo e non rispettoso dei presenti o delle persone a cui ci si rivolge.

Frigerio Viaggi S.r.l. si adopera affinché nelle relazioni di lavoro interne non si verifichino episodi di molestie o intolleranza.

Deve essere sempre e comunque garantita la dignità, oltre che la conformità alla normativa di volta in volta vigente, delle condizioni di impiego di ciascun lavoratore, anche sotto il profilo della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché dei relativi livelli retributivi.

7.4. RISPETTO DELLA NORMATIVA RELATIVA AI LAVORATORI STRANIERI

I Destinatari si impegnano a garantire il puntuale ed integrale rispetto delle norme dettate in materia di immigrazione e sulla condizione dello straniero in Italia, con particolare riferimento alle disposizioni relative al procedimento di assunzione, a tempo determinato o indeterminato, dei lavoratori stranieri.

Tra l’altro e in particolare, i Destinatari sono tenuti ad astenersi da ogni e qualsiasi comportamento che abbia lo scopo, od anche solo l’effetto, di assumere ed impiegare alle dipendenze dell’Azienda dipendenti stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia stato revocato o annullato, ovvero sia scaduto (e di cui non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo).

7.5. ATTIVITÀ COLLATERALI

Lo svolgimento di attività collaterali da parte dei Destinatari è consentito nei limiti in cui esse non pregiudichino lo svolgimento da parte degli stessi delle loro attività lavorative in favore dell’Azienda.

I Destinatari devono, comunque, astenersi dallo svolgere attività collaterali (anche non retribuite) che si pongano in contrasto con gli specifici obblighi da essi assunti nei confronti dell’Azienda.

7.6. UTILIZZO DI BENI E STRUTTURE AZIENDALI

I beni dell’Azienda e, in particolare, gli impianti e le attrezzature situate all’interno dei luoghi di lavoro, sono utilizzati esclusivamente per ragioni di servizio, ai sensi della normativa vigente.

L’Azienda inoltre esercita la propria attività nel pieno rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia di utilizzo e gestione dei sistemi informativi, che i Destinatari del presente documento sono pertanto tenuti a conoscere e rispettare.

In nessun caso è consentito utilizzare i beni aziendali e, in particolare, le risorse informatiche e di rete per finalità contrarie a norme imperative di legge, all’ordine pubblico o al buon costume o comunque volte all’intolleranza razziale, all’esaltazione della violenza o alla violazione di diritti umani, nonché per commettere o indurre alla commissione di reati, violare, danneggiare o alterare sistemi informativi o informazioni di terze parti o ottenere illegalmente informazioni di carattere riservato.

A nessun Destinatario è consentito effettuare registrazioni o riproduzioni audiovisive, elettroniche, cartacee o fotografiche di documenti aziendali, salvi i casi in cui tali attività rientrino nel normale svolgimento delle funzioni affidategli.

7.7. STUPEFACENTI, ALCOOL E FUMO

È vietato l’uso di stupefacenti, nonché l’abuso di sostanze alcoliche sui luoghi di lavoro.

Ferme restando le disposizioni normative in materia di fumo sul luogo di lavoro, Frigerio Viaggi S.r.l. terrà in particolare considerazione le esigenze di quanti chiedano di essere preservati dal contatto con il “fumo passivo” nel proprio posto di lavoro.

Frigerio Viaggi ritiene che un corretto ed educato stile di vita si traduca in azioni coerenti e corrette delle persone nei luoghi di lavoro con una amplificazione del rispetto reciproco tra individui quale necessaria ed ineludibile premessa per una adeguata e concreta azione, sia nel contesto dello sviluppo di più armoniche relazioni interpersonali sia nel contesto della tutela della salute e sicurezza delle persone nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

Frigerio Viaggi rifiuta e sanziona ogni azione contraria alle regole del presente articolo e allontana dal posto, luogo e ambiente di lavoro chiunque dia segno di uso o dipendenza da alcool, stupefacenti o altre sostanze che alterino lo stato di coscienza della persona.

8. CONTABILITÀ E CONTROLLI INTERNI

8.1. DILIGENZA E ACCURATEZZA NELLE REGISTRAZIONI CONTABILI

La trasparenza contabile nonché la tenuta delle scritture contabili secondo principi di verità, completezza, chiarezza, precisione, accuratezza e conformità alla normativa vigente è il presupposto fondamentale per un efficiente controllo.

Di conseguenza, le transazioni e le operazioni effettuate devono sempre essere registrate in modo tale da assicurare l’accuratezza, la completezza e la validità dei dati, nonché il rispetto del principio della competenza e degli altri principi contabili nazionali ed internazionali applicabili.

La verifica del processo di decisione, autorizzazione ed effettuazione delle suddette transazioni ed operazioni deve altresì essere sempre possibile; deve pertanto sempre sussistere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l’operazione stessa.

Il sistema di amministrazione adottato dall’Azienda deve quindi essere tale da garantire la regolarità delle operazioni di gestione.

Il sistema di contabilità aziendale deve anche garantire la registrazione di ogni operazione di natura economico/finanziaria nel rispetto dei principi, dei criteri e delle modalità di redazione e tenuta della contabilità dettate dalle norme vigenti.

Ciascun Destinatario è tenuto a collaborare alla corretta e tempestiva registrazione in contabilità di ogni attività di gestione.

8.2. TRASPARENZA E CORRETTEZZA IN MATERIA FISCALE

Frigerio Viaggi S.r.l. ha assunto quali valori fondamentali del proprio agire sociale quelli della trasparenza e della correttezza in materia fiscale. 

I Destinatari sono infatti tenuti ad operare nel pieno ed integrale rispetto delle disposizioni normative e regolamentari, tempo per tempo vigenti, in materia fiscale, avuto riguardo – tra l’altro e in particolare – alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, e ciò anche nell’ambito dei rapporti contrattuali con controparti sia italiane che straniere.

Frigerio Viaggi S.r.l. richiede inoltre ai Destinatari di mantenere, nell’ambito della gestione dei rapporti i confronti dell’amministrazione finanziaria, un comportamento corretto, trasparente e collaborativo.

8.3. CONTROLLI INTERNI

Anche al fine di garantire funzionalità ed efficienza, l’Azienda attua un sistema di controlli interni orientati a verificare e guidare l’organizzazione dell’impresa.

Ogni Destinatario, nei limiti delle proprie funzioni e dei compiti assegnatigli, è responsabile della definizione e del corretto funzionamento di tale sistema di controllo; tra l’altro e in particolare, deve conservare adeguata documentazione di ogni operazione effettuata, affinché in ogni momento si possa procedere a verificare le motivazioni e le caratteristiche dell’operazione, nelle fasi di autorizzazione, effettuazione e registrazione dell’operazione stessa

8.4. RAPPORTI CON SOCI, SINDACI E REVISORI

L’Azienda impronta i propri rapporti con i soci, i sindaci ed i revisori alla massima diligenza, professionalità, trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni ed agli eventuali adempimenti richiesti.

I dati ed i documenti sono resi disponibili in modo puntuale ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando, nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse.

8.5. TRASPARENZA E CORRETTEZZA IN MATERIA DOGANALE

La Società richiede ai Destinatari coinvolti, a qualunque titolo, nelle proprie attività di importazione ed esportazione di beni di operare nel pieno ed integrale rispetto della normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente in materia di diritto doganale, avuto riguardo – tra l’altro e in particolare – alle disposizioni in materia di diritti di confine.

Più in dettaglio, qualsiasi genere di attività (ad esempio, di natura amministrativo-contabile e/o logistica) comunque connessa ad operazioni di importazione ed esportazione di beni deve essere svolta in modo tale che non si determini l’effetto di sottrarre delle merci al pagamento di diritti di confine dovuti.

Frigerio Viaggi S.r.l. condanna con fermezza ogni condotta volta a immettere in un territorio merci senza aver ottemperato all’obbligo del pagamento dei dazi doganali o evadendo i diritti di monopoli, le sovraimposte di confine e ogni altra imposta similare.

9. POLITICHE D’IMPRESA

9.1. SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Frigerio Viaggi S.r.l. esercita le proprie attività ponendo particolare attenzione all’ambiente di lavoro ed alla sicurezza del proprio personale e dei terzi, ponendosi come obiettivo quello di preservare al meglio la salute di tutti i Destinatari anche attraverso il costante miglioramento delle proprie prestazioni in materia, nonché curando la diffusione di una cultura della sicurezza per l’incentivazione di comportamenti responsabili da parte di tutti.

In particolare, l’Azienda si impegna al pieno e costante rispetto della normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La responsabilità di ciascun Destinatario nei confronti dei propri colleghi impone la massima cura per la prevenzione di rischi di infortunio.

Ciascun Destinatario, pertanto, deve porre la massima attenzione nello svolgimento della propria attività, osservando strettamente tutte le misure di sicurezza e di prevenzione stabilite, per evitare ogni possibile rischio per sé, per i propri colleghi e per i terzi.

I Destinatari sono tenuti ad osservare istruzioni e direttive dettate dai soggetti ai quali l’Azienda ha delegato l’adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

9.2. RISPETTO DELL’AMBIENTE E DELLA SALUTE PUBBLICA

Frigerio Viaggi S.r.l. si impegna affinché lo svolgimento della propria attività avvenga sempre nel pieno rispetto dell’ambiente e della salute pubblica.

In conformità alle disposizioni di legge e regolamentari, nazionali ed internazionali, di volta in volta vigenti, l’Azienda richiede che l’attività dei Destinatari sia costantemente informata ai principi della sostenibilità ecologica.

Ciascun Destinatario, nello svolgimento delle proprie funzioni ed attività, è quindi tenuto a rispettare la normativa in materia di tutela ambientale di volta in volta applicabile.

A tale scopo, Frigerio Viaggi S.r.l. orienta le proprie scelte in modo da garantire la compatibilità tra iniziativa economica ed esigenze ambientali, non solo nel rispetto della normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente, ma tenendo altresì conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia e privilegiando l’impiego di materie prime e prodotti meno inquinanti.

Inoltre, nell’ambito dell’attività di individuazione e selezione dei fornitori di servizi e dei consulenti in materia ambientale, i Destinatari sono tenuti ad accertarne competenza, professionalità, trasparenza ed affidabilità anche mediante l’inserimento di apposite clausole nei relativi accordi.

10. INFORMAZIONI E RISERVATEZZA

10.1. INFORMAZIONI RELATIVE A FRIGERIO VIAGGI S.R.L.

Nessuna informazione riservata relativa a Frigerio Viaggi S.r.l., acquisita o elaborata dal Destinatario nello svolgimento o in occasione della sua attività in Azienda, può essere utilizzata, comunicata a terzi o diffusa, anche indirettamente, per fini diversi da quelli dell’Azienda stessa.

Nella nozione di informazioni riservate rientrano tutti i dati, le conoscenze, gli atti, i documenti, le relazioni, gli appunti, gli studi, i disegni, le fotografie e qualsiasi altro materiale attinente all’organizzazione ed ai beni aziendali, alle operazioni commerciali e finanziarie, alle attività di ricerca e sviluppo, nonché ai procedimenti giudiziari ed amministrativi relativi all’Azienda.

L’obbligo di riservatezza rimane in vigore anche dopo la cessazione del rapporto con l’Azienda, in conformità alla normativa vigente e alle disposizioni contrattuali applicabili.

Qualsiasi informazione riservata deve essere accessibile solo a persone autorizzate.

10.2. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Frigerio Viaggi S.r.l. garantisce il trattamento delle informazioni in proprio possesso nel pieno rispetto della normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali (tra cui, in particolare, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati -Regolamento UE 2016/679- e il Codice per la Protezione dei Dati -D. Lgs 196/2003-), garantendone il trattamento a fini esclusivamente connessi all’espletamento delle proprie funzioni.

L’Azienda ne garantisce altresì la conservazione in modo da impedirvi l’accesso a terzi estranei.

Frigerio Viaggi S.r.l. si adopera affinché i Destinatari curino, nell’ambito delle proprie funzioni, che i dati personali siano trattati in conformità alla normativa di volta in volta vigente, nonché alle procedure aziendali di volta in volta applicabili.

11. ANTIRICICLAGGIO

Frigerio Viaggi S.r.l. esercita la propria attività nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle Autorità competenti.

A tal fine, i Destinatari devono operare nel rispetto delle procedure e dei protocolli aziendali, ed evitare di mettere in atto operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza.

In particolare, i Destinatari si impegnano a verificare in via preventiva le informazioni disponibili relative alle controparti commerciali, ai fornitori, ai consulenti etc., al fine di verificare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività; gli stessi si impegnano altresì ad operare in maniera tale da evitare implicazioni in operazioni anche potenzialmente idonee a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, agendo nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio.

Per evitare di dare o ricevere pagamenti indebiti e/o illeciti, i Destinatari, nell’esercizio delle loro funzioni, devono rispettare i seguenti principi riguardanti la documentazione e la conservazione delle registrazioni:

  • tutti i pagamenti (e gli altri trasferimenti fatti da o a favore dell’Azienda) devono essere accuratamente ed integralmente registrati nei libri contabili e nelle scritture obbligatorie;
  • tutti i pagamenti devono essere effettuati solo in favore di soggetti con cui si è instaurato un rapporto contrattuale e per le attività contrattualmente formalizzate e/o deliberate dai soggetti delegati;
  • deve essere assicurata la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari con soggetti terzi.

È inoltre fatto espresso divieto ai Destinatari di impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le eventuali altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto non colposo commesso dai Destinatari stessi (o che sia stato commesso anche solo con il loro concorso), in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

È altresì fatto espresso divieto ai Destinatari di porre in essere qualsivoglia azione e/o attività diretta e/o comunque finalizzata a manipolare gli strumenti di pagamento e i flussi monetari digitali al fine di procurare un vantaggio all’Azienda.

È infine fatto espresso divieto ai Destinatari di utilizzare indebitamente, non essendone titolari, nell’interesse dell’Azienda, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

12. ALTRE CONDOTTE VIETATE

Nel perseguire il principio fondamentale del rispetto delle leggi, Frigerio Viaggi S.r.l., tra l’altro e in particolare, vieta espressamente tutte quelle condotte che possono integrare – anche solo potenzialmente – le fattispecie previste dal Decreto.

Oltre a quanto previsto nel presente Codice Etico, sono espressamente vietate le condotte di seguito descritte.

Procedimenti giudiziari

I Destinatari, durante lo svolgimento di un procedimento civile, penale o amministrativo, non devono intraprendere (direttamente o indirettamente) alcuna azione che possa favorire o danneggiare indebitamente una delle parti in causa.

Ai destinatari sono innanzitutto vietati, tra gli altri, tutti i comportamenti e tutte le azioni descritti al paragrafo 6.4 che precede.

Ai Destinatari è fatto espresso divieto di compiere qualsiasi azione che possa essere di intralcio allo svolgimento dell’attività della giustizia, come indurre persone chiamate a rendere dichiarazioni davanti alla autorità giudiziaria a non rendere le dichiarazioni medesime o a rendere dichiarazioni mendaci oppure aiutare taluno a eludere le investigazioni dell’autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Sistemi informatici o telematici

È vietato accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi di terzi (Enti privati o pubblici) ovvero alterarne in qualsiasi modo il funzionamento o intervenire con qualsiasi modalità cui non si abbia diritto sui dati, le informazioni o i programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a questo pertinenti per ottenere e/o modificare indebitamente informazioni a vantaggio dell’Azienda o di terzi, o comunque al fine di procurare un indebito vantaggio all’Azienda o ai terzi.

Ai Destinatari è fatto divieto di alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o di intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procurando all’Azienda un ingiusto profitto con altrui danno.

È altresì vietato duplicare abusivamente, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, per i medesimi fini, importare, distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale o imprenditoriale o concedere in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ovvero qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori, nonché mettere in atto qualsiasi altro comportamento, atto od operazione che possa integrare, anche solo potenzialmente, un reato commesso in violazione delle norme sul diritto d’autore.

Delitti associativi

I Destinatari del Codice Etico non devono mai promuovere, costituire od organizzare associazioni finalizzate a porre in essere atti, operazioni o comportamenti idonei ad integrare, anche solo potenzialmente, ipotesi di reato, ivi compresi lo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope, la violazione di norme dirette a tutelare i beni giuridici della trasparenza fiscale, della tutela del patrimonio ambientale, e la commissione di altri reati (anche se non contemplati nel contesto dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001).

È fatto in particolare divieto a ciascuno dei Destinatari di promuovere, costituire, organizzare o entrare a far parte di associazioni che si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

I Destinatari del presente Codice devono astenersi dal compiere qualsiasi atto, operazione o comportamento che possa integrare, anche solo in via potenziale, ipotesi di reato, anche non contemplate tra le fattispecie elencate nel D. Lgs. n. 231/2001, avvalendosi delle condizioni di cui al precedente periodo o per agevolare l’attività delle associazioni ivi considerate.

L’Azienda condanna con fermezza ogni condotta volta a promuovere, costituire, organizzare (o far parte di) associazioni per delinquere finalizzate a commettere taluno dei seguenti delitti: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni diciotto (art. 600-quater c.p.), pornografia virtuale  (art. 600-quater.1 c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 601-bis c.p.),  acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), violenza sessuale quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto (art. 609-bis c.p.), atti sessuali con minori (art. 609-quater c.p.), corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.), violenza sessuale di gruppo quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto (art. 609-octies c.p.), adescamento di minorenne (art. 609-undecies c.p.), immigrazione clandestina (art. 12, co. 3-bis, D. Lgs. 286/98), reati in materia di prelievi e trapianti di organi e di tessuti (di cui agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91).

Delitti contro la vita e l’incolumità individuale e delitti contro la personalità individuale

L’Azienda condanna con fermezza ogni e qualsiasi comportamento volto, anche solo indirettamente, ad integrare uno dei comportamenti previsti come delitto dal Libro II, Titolo XII, Capo I e III, Sezione I del codice penale, ed in particolare i reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.), riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), detenzione di o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.), pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.), adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) e tortura (art. 613-bis c.p.).

 

Delitti contro il diritto d’autore

 

Frigerio Viaggi S.r.l. opera nel pieno ed integrale rispetto della normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente in materia di protezione del diritto d’autore, avuto riguardo – tra l’altro e in particolare – alla Legge 22 aprile 1941, n. 633.

 

A tal fine, Frigerio Viaggi S.r.l. utilizza esclusivamente ideazioni o elaborazioni creative (quali, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, testi, bozzetti, illustrazioni, disegni, etc.), nomi e segni distintivi di cui la medesima Frigerio Viaggi S.r.l. ha la disponibilità ed il cui utilizzo rientra nella disponibilità della stessa, attraverso un legittimo titolo all’uso (anche in forza di accordi contrattuali pattuiti con soggetti terzi).

 

Frigerio Viaggi S.r.l. applica inoltre puntualmente la normativa vigente in materia di tutela e salvaguardia di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. A tal riguardo, nei rapporti con i terzi per i quali si renda necessario, sono previste specifiche clausole contrattuali che tutelino le parti, con riferimento alla corretta applicazione della normativa vigente in materia di tutela e salvaguardia di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

 

Delitti contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

L’Azienda condanna con fermezza ogni e qualsiasi comportamento volto, anche solo indirettamente, ad integrare uno dei comportamenti previsti come delitto dal Libro II, Titolo VIII bis, del codice penale, ed in particolare i reati di furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.), appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.), ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.), falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.), violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.), importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.), uscita o esportazione illecita di beni culturali (art. 518-undecies c.p.), distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.), contraffazione di opere d’arte (art. 518-quaterdecies c.p.), riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

13. DIFFUSIONE

L’Azienda si impegna a diffondere capillarmente il presente Codice Etico presso i Destinatari e ad assicurarne la piena e corretta comprensione anche mediante predisposizione di idonei strumenti di comunicazione.

14. SISTEMA DISCIPLINARE

La violazione dei principi contenuti nel presente Codice dà luogo, a seconda dei casi, ad un illecito disciplinare (sanzionabile nel rispetto della normativa applicabile) e/o ad un inadempimento contrattuale, a prescindere dall’eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi di eventuale commissione di reati, e può comportare il risarcimento dei danni eventualmente derivanti da tale violazione all’Azienda.

Le sanzioni sono indicate in dettaglio nella Parte Generale del Modello Organizzativo.

L’Azienda garantisce che le sanzioni previste ed eventualmente irrogate a fronte di violazioni del presente Codice saranno improntate al rispetto dei principi di proporzionalità, coerenza, imparzialità ed uniformità, e saranno assunte anche in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia di diritto del lavoro eventualmente applicabili.

In caso di accertata violazione del presente Codice Etico, l’Organismo di Vigilanza fornirà alle competenti funzioni aziendali tutti gli eventuali ed opportuni suggerimenti per il miglioramento del sistema di controllo interno.

15. APPROVAZIONE, AGGIORNAMENTO E MODIFICHE

Frigerio Viaggi ha adottato per la prima volta il Codice Etico con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società in data 05 Dicembre 2017; la presente prima revisione è stata approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società in data 05.12.2022.

Il Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa ovvero su sollecitazione scritta e motivata da parte dell’Organismo di Vigilanza si riserva la facoltà di apportare aggiornamenti, approfondimenti e modifiche dettate dalle esigenze che si potranno di volta in volta manifestare e dall’esperienza conseguita, da sottoporre alla assemblea dei soci di Frigerio Viaggi per la ratifica e la relativa approvazione.

Ogni proposta di aggiornamento e modifica del presente Codice e, in generale, dei documenti che costituiscono il corpo del Modello di Frigerio Viaggi saranno sottoposti in via preventiva all’Organismo di Vigilanza.

Non sono previsti allegati al presente documento.

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